D.I.A. - Denuncia di Inizio Attività
La denuncia di inizio attività è un atto amministrativo, la cui disciplina è contenuta nel Testo unico dell'edilizia della Repubblica italiana (decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380) che ne descrive il potere e i limiti agli artt. 22 e 23.
Dal 2010 è stata, per la maggior parte dei casi, sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.). Tuttavia la D.I.A. ancora oggi esiste e può essere utilizzata, per le varianti in corso d'opera, invece di un permesso di costruire, qualora si apportino modifiche non sostanziali.
Questo tipo di denuncia di inizio attività (D.I.A.) è diventata uno strumento molto versatile, che è servito alla pubblica amministrazione italiana (in larga parte, gli uffici tecnici dei Comuni) per agevolare e snellire il procedimento relativo a pratiche edilizie, di minor peso urbanistico, sull'attività edilizia che si svolgeva sul proprio territorio.
Con una D.I.A., infatti, si poteva ristrutturare il proprio appartamento, effettuare opere di manutenzione ordinaria o straordinaria sul proprio immobile e persino costruire nuovi edifici, qualora fosse presente un piano particolareggiato, ovvero in caso di demolizione e ricostruzione fedele.
La D.I.A. tuttavia non è da confondersi con un'autorizzazione. Di fatto, essa è un'autodichiarazione del committente dei lavori accompagnata da una relazione asseverata da un tecnico (oltre i vari documenti da allegare), pertanto, risulta essere più responsabilizzante per il privato e per il tecnico, piuttosto che per la pubblica amministrazione che, nel caso di D.I.A., svolge un vero controllo dei requisiti.
C.I.L. - Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.A. - Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata
Per procedere a realizzare regolarmente lavori edilizi nella propria casa è necessario presentare una C.I.L. Asseverata, chiamata anche C.I.L.A. (nel caso in cui sia "asseverata").
É uno strumento normativo finalizzato a realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria come l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio. (Art. 6 comma 1 lettera a del T.U 380/01). La legge n.164 del 2014 (conversione del cosiddetto decreto Sblocca Italia) ha esteso gli interventi di manutenzione straordinaria anche a quelli di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari.
S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Commerciale)
La S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività - è la dichiarazione che consente di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti.
La S.C.I.A., nella rinnovata formulazione dell’art. 19 della legge 241/90, produce infatti effetti immediati.
In base al nuovo regime, la dichiarazione dell’imprenditore sostituisce quelle autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese sarà sufficiente presentare il relativo modello S.C.I.A., correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.
Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti morali e professionali (quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) e all’occorrenza, devono anche essere allegati gli elaborati tecnici e planimetrici.
E’ importante sottolineare che ogni Amministrazione Pubblica destinataria di una S.C.I.A. dovrà accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.
Tecnicamente, la S.C.I.A., da trasmettere al SUAP esclusivamente con modalità telematica certificata, è un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che deve essere compilata utilizzando gli schemi della modulistica unificata eventualmente predispositi a livello regionale o la modulistica disponibile su questo portale.
La procedura della S.C.I.A. si applica alle più svariate tipologie di attività economica, dal comparto commerciale, a quello artigianale fino alle attività turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere.
P.d.C. - Permesso di Costruire
Il permesso di costruire è un'autorizzazione amministrativa prevista dalla legge italiana, concessa dal comune, che autorizza l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica.
In linea generale le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica di un certo rilievo sono quasi sempre soggetti al rilascio del permesso di costruire.
Il permesso di costruire è discliplinato dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia) che ha sostituito il precedente istituto della concessione edilizia di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (cosiddetta Legge Bucalossi) e della licenza edilizia di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ("legge urbanistica nazionale" detta anche L.U.N.).
La competenza concorrente in materia urbanistico/edilizia tra stato e regioni ha poi spinto molte amministrazioni regionali a legiferare sul tema con norme tendenti a regolarne l'ambito di applicazione.
Il permesso di costruire è richiesto dai soggetti che hanno titolarità a effettuare gli interventi che non sono soggetti a procedure semplificate e, generalmente, è soggetto al pagamento di oneri concessori (analogamente al precedente istituto della concessione edilizia).
Gli interventi la cui realizzazione è subordinata al preventivo rilascio del permesso di costruire sono indicati, oltre che nel Testo unico dell'edilizia anche dalle leggi regionali, che possono integrare la materia.
Alla richiesta di permesso di costruire deve essere allegato un progetto - redatto da un professionista abilitato all'esercizio della professione - che descriva compiutamente e dettagliatamente le opere che si intendono eseguire e ne attesti la conformità urbanistico/edilizia e la rispondenza ai requisiti normativi tecnici (es. antisismici, acustici, di isolamento termico, ecc.).
Qualora l'intervento interessi beni soggetti a particolari tutele (ambientali, architettoniche, artistiche, ecc.) il rilascio del permesso di costruire è vincolato al preventivo nulla osta da parte dell'ente deputato alla tutela del vincolo.