Dichiarazioni di successione

Chi deve presentare la dichiarazione di successione
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:
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i chiamati all'eredità (per legge o per testamento, anche se non hanno ancora accettato l’eredità, purché non vi abbiano espressamente rinunziato) e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali
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gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta
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gli amministratori dell’eredità
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i curatori delle eredità giacenti
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gli esecutori testamentari
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i trust.
Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una.
Soggetti esonerati
Non c'è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.
Attenzione
Gli eredi e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione ai fini dell’imposta municipale propria (Imu). Spetta, infatti, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune in cui sono ubicati gli immobili.
Come e quando
La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
È necessario compilare l’apposito modulo (modello 4) disponibile presso gli uffici dell’Agenzia e successivamente presentarlo all’ufficio nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto.
Attenzione:
i dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione vengono acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate; i contribuenti non sono, quindi, più tenuti ad allegare alla dichiarazione gli “estratti catastali” (risoluzione n. 11/E del 13 febbraio 2013).
Se si utilizza un modello differente, la dichiarazione risulta nulla.
Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana.
Se non si è a conoscenza di quest’ultima, la denuncia va presentata alla Direzione Provinciale II di ROMA - Ufficio Territoriale ROMA 6 - EUR TORRINO, in Via Canton 20 - CAP 00144 Roma.
L'ufficio restituisce al dichiarante:
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una ricevuta di accettazione
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le copie necessarie per le volture catastali
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le copie necessarie da presentare all’autorità giudiziaria per il rilascio del certificato di eredità per l'intavolazione, se nella dichiarazione sono presenti immobili situati nelle zone in cui vige il sistema tavolare o dei libri fondiari.
Per il rilascio di ulteriori copie conformi della dichiarazione presentata che, ad esempio, potrebbero essere richieste dalle banche per svincolare titoli, è necessario munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo).
Attenzione
Entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia.
Tutela e dati personali
(ai sensi del D.LGS. n. 196 del 2003 sulla privacy)
I dati richiesti nella dichiarazione, per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte nonché per l’esecuzione degli adempimenti collegati, devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni. Tali dati sono quelli anagrafici, quelli necessari per determinare l’imponibile e l’imposta, la firma e quelli necessari ad assolvere gli eventuali adempimenti collegati.
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali), prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. L’Amministrazione si impegna a trattare i dati personali nel pieno rispetto delle norme.
Come versare le imposte
Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre autoliquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria, i tributi speciali (per esempio, diritti di segreteria, tributi per copie di certificati) e i tributi speciali catastali (per esempio, i tributi per certificati, copie ed estratti degli atti e degli elaborati catastali). Per il versamento di tali tributi va utilizzato il modello F23.
Il versamento dell'imposta di successione
L’imposta di successione liquidata dall’ufficio sulla base della dichiarazione presentata può essere pagata anche a rate, con queste modalità:
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almeno il 20% dell’importo entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione
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la parte restante, in otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a ventimila euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
Questa rateazione non è ammessa per importi inferiori a mille euro.
Il mancato pagamento della somma iniziale entro i sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione, così come quello di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione. L'importo dovuto, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo con sanzioni e interessi. L'iscrizione a ruolo non è comunque eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.
La decadenza è esclusa in caso di “lieve inadempimento”, cioè:
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insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al tre per cento e, in ogni caso, a diecimila euro
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tardivo versamento della somma pari al venti per cento, non superiore a sette giorni.
Il lieve inadempimento è applicabile anche con riguardo al versamento in unica soluzione.